Trasporto di persone con canoa, kayak o raft: il trattamento ai fini IVA

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito al corretto trattamento IVA dell’attività di trasporto lacustre o fluviale di persone a mezzo di canoa, kayak o raft per finalità turistico/ricreative (Agenzia delle entrate, risposta 21 febbraio 2024, n. 46).

In merito al regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua, l’Agenzia delle entrate ha già fornito chiarimenti con la risoluzione n. 8/E/2021.

 

Ai sensi dell’articolo 36bis del D.L. n. 50/2022 viene riconosciuto un trattamento agevolato IVA, in termini di esenzione o di aliquota IVA ridotta, alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e alle prestazioni ad esso accessorie.

 

Ai sensi dell’articolo 1678 c.c. col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

Ne consegue che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si configura un trasporto quando un soggetto trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso.

 

Nella fattispecie oggetto d’interpello, la Società allega solo il contratto relativo al servizio di trasporto di persone in canoa o kayak.

La natura di tale prestazione all’Agenzia delle entrate appare diversa da quella di mero trasporto di persone.

Dal contratto, infatti, l’Agenzia desume come si tratti, in realtà, di un contratto di appalto.

In particolare, la prestazione prevista da contratto a carico della società appare ben diversa da quella di ”mero trasporto di persone” ed emerge come l’interesse e la finalità prevalente del committente sia di vivere un’esperienza naturalistico-escursionistica.

La canoa, il kayak e il raft, peraltro, costituiscono particolari tipi di imbarcazioni che per la loro struttura prevedono una partecipazione attiva del cliente che guida o contribuisce alla guida del mezzo e pertanto non è semplicemente trasportato su acqua, ma vive una vera e propria esperienza escursionistica a carattere sportivo/turistico.

In base a questi presupposti, l’Agenzia ritiene che le varie tipologie di prestazioni rese dall’istante debbano essere escluse dal trattamento agevolato ai fini IVA con conseguente applicazione dell’aliquota IVA ordinaria.